La parola d’ordine per il 2021 è riqualificare. Grazie al Decreto Rilancio convertito in legge a luglio 2020, ai decreti attuativi e alle ultime specifiche approvate con la Legge di Bilancio a fine anno, il Superbonus 110% è oggi realtà!

Finalmente lo scorso luglio il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.Lgs, n. 34 del 19/5/2020) è stato convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17/7/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Dopo la pubblicazione dei decreti del Mise (Ministero dello Sviluppo economico) e delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020), è oggi possibile fare domanda per il Superbonus 110%.

Ulteriori specifiche, precisazioni e la tanto sperata proroga degli incentivi sono state sancite, infine, dall’approvazione della Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“ e, in particolare, dall’emendamento n. 12.0106. Il Superbonus è un’agevolazione fiscale per alzare al 110% la detrazione su lavori di efficientamento energetico, antisismici, per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica a servizio della mobilità elettrica eseguiti fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, e, per gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno abbiano concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022 (il termine precedente all’approvazione della Legge di Bilancio era il 31 dicembre 2021). In particolare, ci occuperemo in questa sede della riqualificazione energetica del patrimonio costruito, con un accenno all’adeguamento sismico.

Superbonus 110, come funziona?

Per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (in quest’ultimo caso le unità immobiliari devono essere funzionalmente indipendenti). Il risultato energetico conseguito con gli interventi dev’essere dimostrato mediante un doppio Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto prima e dopo l’intervento a cura di un tecnico abilitato. Per quanto attiene agli interventi antisismici, si tratta della messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, o di complessi di edifici collegati strutturalmente, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003). Per accedere al Superbonus 110%, in questo caso, non è richiesto alcun miglioramento di classe di rischio sismico dell’edificio.

Gli incentivi per l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e quella di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono essere richiesti da “tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate). La detrazione fiscale si applica per gli interventi effettuati sia da condomìni sia da persone fisiche, oltre a istituti per l’edilizia residenziale pubblica, cooperative, onlus e alcune tipologie di associazioni. Ciascun soggetto può beneficiare dell’agevolazione per interventi realizzati su un massimo di due attività immobiliari, siano esse in edificio condominiale o singolo. È garantito comunque il riconoscimento delle detrazioni in caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

ristrutturazione casa

Sono escluse dal Superbonus 110% le unità immobiliari definite “di lusso”, quelle cioè appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Abbiamo già visto che per usufruire del Superbonus 110% è necessario che gli interventi portino al miglioramento di almeno due classi energetiche. Con queste premesse, sono ammesse all’agevolazione tre tipologie di intervento definite principali o “trainanti” e alcuni interventi definiti secondari o “trainati” a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno degli interventi principali. Gli interventi principali “trainanti” sono la posa del cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento e la riduzione del rischio sismico, quelli trainati comprendono gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica. Vediamoli nel dettaglio.

Interventi trainanti principali

1. Il cappotto termico

cappotto termico

Questa tipologia di intervento riguarda interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio, cioè delle superfici delle chiusure opache verticali, orizzontali e inclinate dell’edificio. Il decreto stabilisce il minimo della superficie interessata dall’intervento, che consiste nel 25% della superficie lorda complessiva disperdente, e l’ammontare massimo di spesa per tipologia. La recente approvazione della Legge di Bilancio specifica, inoltre, che anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Limiti di spesa per il cappotto termico
  • 50.000 euro, nel caso di edifici unifamiliari o di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • 40.000 euro, nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (cifra moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • 30.000 euro, nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari (cifra da moltiplicare per le unità immobiliari oltre le prime 8, per le quali si applica il tetto di spesa di 40.000 euro).

Ma cosa vuol dire riqualificare l’involucro con una soluzione a cappotto? L’intervento consiste nell’applicare all’esterno della muratura perimetrale esistente uno strato isolante continuo, composto da lastre rigide. Su questi pannelli, opportunamente fissati, si applica il nuovo rivestimento, che può essere costituito da uno strato di intonaco e da nuova tinteggiatura o da altri materiali, incollati o agganciati meccanicamente. Le detrazioni fiscali prevedono l’obbligo, per i materiali isolanti, di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), una serie di parametri normativi che regolamentano sia la produzione delle plastiche (poliuretani, polistirene, poliestere) sia delle lane minerali (lana di vetro e di roccia).

2. Impianti di climatizzazione

superbonus 110 come funziona

Questa tipologia di intervento riguarda esclusivamente la sostituzione degli impianti esistenti e presenta differenze a seconda che si tratti di edifici condominiali o di abitazioni monofamiliari. In caso di condominio, si tratta di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. I nuovi impianti devono essere alimentati da caldaie a condensazione, con efficienza non inferiore alla classe A di prodotto (secondo Regolamento Ue 811/2013), pompe di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, di microcogenerazione, a collettori solari e sistemi di teleriscaldamento.

Limiti di spesa per gli impianti di climatizzazione
  • 20.000 euro nel caso di edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro nel caso di edifici composti da più di 8 unità (solo dalla nona in su, le prime otto 20.000 euro).

In caso di edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accessi autonomi dall’esterno, gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sono simili a quelli condominiali, a parte alcune differenze nella tipologia dei nuovi impianti. Si tratta infatti di caldaie a condensazione e pompe di calore come al punto precedente, a cui vanno aggiunte caldaie a biomassa con emissioni che rientrano nella classe “5 stelle” e sistemi di teleriscaldamento solo per alcune aree non metanizzate. Il tetto di spesa è di 30.000 euro. In entrambi i casi, la detrazione è sempre applicabile anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

3. Riduzione del rischio sismico

sismabonus

Danno diritto al Superbonus 110% anche gli interventi per la riduzione del rischio sismico già rientranti nel Sismabonus (D.Lgs. n. 63 del 4/6/2013) su singole unità immobiliari e condomini situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e, dall’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio, l’agevolazione è stata estesa anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Al contrario degli interventi precedenti, per i quali è richiesto il miglioramento di due classi di efficienza energetica, in questo caso per accedere al Superbonus 110% non è richiesto alcun miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio. Il Superbonus è, infatti, riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente a un intervento per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di un edificio. Anche i massimali di spesa, pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare, restano invariati rispetto alla normativa del Sismabonus.

Gli interventi trainati secondari

Questa tipologia comprende quegli interventi che, a condizione sia stato eseguito almeno uno degli interventi trainanti, possono beneficiare del Superbonus 110%. Si tratta di:

interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa per ciascun intervento, fra cui cui i più importanti sono:
▪︎ posa di schermature solari
▪︎ sostituzione degli infissi
▪︎ installazione di pannelli solari termici
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, con un limite di spesa pari a 48.000 euro e, comunque, non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
eliminazione delle barriere architettoniche sia per i portatori di handicap sia per gli over 65 (anche se non portatori di handicap).

superbonus 110%

Ci sono però anche interventi non ammessi alle agevolazioni previste dal Superbonus 110% e questi sono:

  • interventi su unità immobiliari di lusso e comunque accatastate nelle categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • interventi realizzati su beni relativi all’impresa e/o all’esercizio di arti e professioni;
  • interventi effettuati da persone fisiche non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di un reddito imponibile, detengono l’immobile in godimento.

Come è possibile usufruire della detrazione?

Il Superbonus 110% introduce una importante novità in materia fiscale, cioè la possibilità di rinunciare alla fruizione diretta della detrazione a fronte di due opportunità fra loro alternative. Il committente può detrarre il 110% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022; in alternativa può usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Lo sconto in fattura è un contributo anticipato sotto forma di sconto del 100% del corrispettivo per le opere realizzate da parte dei fornitori dei beni e servizi, che acquisiscono un credito d’imposta del 110%.

Il credito corrispondente alla detrazione del 110% è cedibile anche ad altri soggetti privati, fra cui i fornitori di beni e servizi, le persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, che hanno a loro volta facoltà di cederlo a fornitori o altri soggetti. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, in quanto permette la realizzazione degli interventi “a costo zero” anche ai contribuenti cosiddetti “incapienti” (che, a causa di un reddito troppo basso, non riescono a portare in detrazione il credito maturato a seguito dei lavori eseguiti).

Fotovoltaico e colonnine elettriche per il Superbonus 110%

L’installazione di un impianto fotovoltaico e delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche rientrano negli interventi trainati, che possono cioè beneficiare dell’agevolazione fiscale solo in caso sia stato eseguito almeno uno degli interventi trainanti. Per quanto attiene l’impianto fotovoltaico, il limite di spesa è pari a 48.000 euro e, comunque, non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; questo limite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d, e, f, del Dpr n. 380 del 6/6/2001 cosiddetto “Testo Unico dell’Edilizia”). Anche l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici è agevolata, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW. L’ottenimento dell’agevolazione è però subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo.

L’emendamento contenuto nella Legge di Bilancio chiarisce che il Superbonus sul fotovoltaico è valido anche su strutture pertinenziali: è possibile usufruire della detrazione per l’intervento trainato della installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione, ma anche sulle strutture a essa pertinenziali. Per quanto concerne la ricarica elettrica, i limiti di spesa per l’installazione della singola colonnina (per unità immobiliare) sono (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione):

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Guida Superbonus 110% in 30 domande

È un’agevolazione fiscale introdotta dal cosiddetto “Decreto Rilancio” per alzare al 110% l’importo detraibile sulle spese effettuate per lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico. La recente approvazione della Legge di Bilancio ne ha prorogato l’applicazione, che ora è dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021). La norma precisa inoltre, che in caso alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per ottenere il bonus è necessario che al termine dei lavori si registri un miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Per conseguire questo scopo, la normativa distingue tra lavori trainanti, che determinano di per sé il diritto a ottenere l’agevolazione, e lavori trainati, che danno diritto al bonus del 110% solo se effettuati contestualmente ad almeno uno dei lavori trainanti.
Sono sostanzialmente raggruppabili in tre tipologie di intervento:
  • la posa in opera di un isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro, copertura compresa, sia di edifici condominiali sia di case monofamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente;
  • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sia in edifici condominiali sia in case unifamiliari;
  • interventi antisismici e per la riduzione del rischio sismico.
In questa tipologia rientrano interventi di riqualificazione energetica che posso beneficiare della detrazione del 110% solo se eseguiti con almeno uno degli interventi trainanti. Appartengono a questa categoria:
  • tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus, quali la sostituzione dei serramenti, la posa di schermature solari e l’installazione di pannelli solari;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche sia per i portatori di handicap sia per gli over 65 (anche se non portatori di handicap).
Nel solo caso in cui l’edificio in cui si svolgano i lavori sia sottoposto a un vincolo architettonico o ambientale che impedisca di effettuare gli interventi trainanti, queste opere hanno ugualmente il diritto al Superbonus, ma devono comunque determinare un miglioramento di due classi.
I condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, gli IACP e assimilati, le cooperative a proprietà indivisa, le organizzazioni no profit e le società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro pubblico. Sono esclusi, in tutti i casi, gli immobili di lusso, appartenenti cioè alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico) e gli immobili indipendenti non residenziali.
L’approvazione della Legge di Bilancio e, in particolare, dell’emendamento n. 12.0106 prorogano l’applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione fiscale è ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di uguale importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, detraibili dalla dichiarazione dei redditi a partire dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa. Il Decreto Rilancio ha rivisto e ampliato una norma che già esisteva per l’Ecobonus (con qualche condizione in più) e che prevede due strade alternative alla detrazione:
  • la prima è chiedere uno sconto in fattura direttamente all’impresa che fa i lavori; lo sconto ottenuto si trasforma in credito fiscale per l’impresa che può, a sua volta, cederlo a terzi. Se lo sconto è uguale all’importo dei lavori il contribuente non deve avere più nulla dal Fisco, se invece lo sconto è inferiore al 100% di quanto pagato all’impresa, la parte rimasta a carico del contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale.
  • La seconda possibilità è cedere il credito a terzi, tipicamente a una banca (ma anche assicurazioni o altre società finanziare non bancarie), che acquisisce il credito a un prezzo, ovviamente inferiore al valore nominale. Il credito non può essere ceduto da chi non ha redditi (ad esempio chi paga le tasse all’estero), mentre può essere ceduto da chi ha redditi non imponibili Irpef, come nel caso di chi vive ricavando redditi da locazione su cui paga la cedolare secca.
Lo sconto in fattura deve essere pari alla detrazione spettante, ma non può superare il totale dovuto. In pratica, in caso di Superbonus, lo sconto in fattura arriva al 100%, mentre per altre tipologie di intervento che comportano una detrazione inferiore è possibile ottenere il totale della detrazione sotto forma di sconto. Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. Il contribuente, in questo caso, potrà inserire in dichiarazione la parte di spesa che ha sostenuto e ottenere una detrazione pari al 110% e optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
I lavori devono avere “costi congrui” in base ai criteri identificati dalla circolare Mise (vedi domanda 11). Per quanto concerne i lavori trainanti, per l’isolamento termico il limite è 40.000 euro nei condomini fino a 8 unità immobiliari, 30.000 negli altri casi; per la sostituzione della caldaia/centrale di riscaldamento è 20.000 fino a otto unità e 15.000 per i complessi con più unità. Nei limiti di spesa sono compresi tutti i lavori, dalle prestazioni professionali alle perizie ecc.
Gli interventi trainati che sono già agevolati con il vecchio Ecobonus mantengono lo stesso tetto di spesa, ma garantiscono un risparmio superiore per il contribuente. Infine, i due interventi trainati introdotti con il Superbonus 110% hanno tetti pari a 48.000 euro per il fotovoltaico ad alta efficienza e fino a 2.000 euro per le colonnine di ricarica delle auto elettriche.
Il decreto del Mise del 6 agosto 2020 definisce i “costi congrui”. I costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari dalle regioni. In alternativa, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dal Genio Civile. Inoltre, ci si può rifare a quanto previsto dall’allegato I del decreto del Mise del 6 agosto.
Il miglioramento di due classi energetiche si attesta con due certificazioni APE (Attestazione di Prestazione Energetica), una redatta prima dell’inizio dei lavori e una alla fine. Si tratta di un attestato che può essere rilasciato esclusivamente da tecnici abilitati. Alla certificazione APE deve essere allegato un documento chiamato Dichiarazione di indipendenza, che deve attestare l’assenza di conflitto di interessi: il certificatore deve dichiarare che non ha nessun coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio valutato, nemmeno con i produttori dei materiali e dei componenti, e che non vi sono rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.
Il Superbonus è esteso anche agli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi di riqualificazione, che devono comprendere quelli trainanti relativi alla coibentazione dell’involucro, raggiungano la classe energetica A. La stessa cosa è valida in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su area esistente.
Come succede per l’Ecobonus e il bonus ristrutturazione, le persone fisiche devono pagare i lavori unicamente con il cosiddetto “bonifico parlante”, un modulo appositamente predisposto dalla banca o dalle Poste e che contiene il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Questo strumento consente all’intermediario di operare come sostituto di imposta e trattenere al beneficiario l’8% delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto.
Di solito di questa incombenza per i lavori condominiali si occupa l’amministratore. È necessario conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, unitamente alle ricevute dei bonifici se il contribuente è una persona fisica; la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se questi sono effettuati dal detentore immobile (abitazione in affitto, in leasing, in comodato, o per cui si sia firmato il preliminare di acquisto senza che sia ancora avvenuto il rogito); una copia della delibera dell’assemblea di condominio e la tabella millesimale di ripartizione spese per interventi eseguiti su parti comuni o, in alternativa, la certificazione contenente queste informazioni rilasciata dall’amministratore; infine una copia dell’asseverazione con cui si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti, trasmessa a Enea dal tecnico incaricato.
Viene agevolata la sostituzione del vecchio impianto con generatori di calore a condensazione, di classe A; generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, sistemi di micro cogenerazione, collettori solari e, nei comuni montani, anche l’allaccio al teleriscaldamento.
La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale di un condominio o di un’unità immobiliare singola dà diritto al Superbonus al 110%, perché si tratta di un intervento “trainante”. Se contestualmente si sostituiscono i serramenti, questo secondo intervento viene definito come “trainato” e, per questo, accede anch’esso alla detrazione del 110%. Importante però è ricordare che gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi trainati si considerano effettuati congiuntamente ai trainanti quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono avvenute nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus.
La detrazione per una singola abitazione è ammessa solo se costituisce un’unità funzionalmente indipendente, se ha ingresso separato da quello del condominio e se non dipende in nessun modo dai servizi comuni. In caso contrario, è necessario che il condominio effettui un intervento trainante, in questo caso la coibentazione.
L’emendamento alla Legge di Bilancio 2021 chiarisce questo aspetto: un’unità immobiliare si ritiene funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva e se comporta il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. In caso di condominio, per gli interventi di isolamento delle pareti esterne è possibile ottenere il Superbonus se l'assemblea ha autorizzato il condòmino a realizzare l'intervento solo sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa, sempre che siano rispettati tutti i requisiti descritti sopra.
L’intervento sulle pareti interne, invece, può rientrare nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento trainante svolto sulle parti comuni dell'edificio. In alternativa, questa tipologia di intervento potrebbe rientrare nella detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’emendamento alla Legge di Bilancio approvata a fine anno ha stabilito che l’isolamento della copertura rientra nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Il Superbonus 110% è escluso per gli immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) per i lavori effettuati direttamente sull’immobile, ma non è precluso per gli interventi realizzati sulle sole parti comuni del condominio di cui fanno parte.
Questa tipologia di intervento non rientra tra quelli ammessi al Superbonus 110%. È possibile, però, usufruire del Bonus Facciate che riconosce una detrazione del 90% della spesa sostenuta nel 2020. Anche per gli interventi che ricadono nelle agevolazioni previste dal Bonus Facciate è previsto lo sconto in fattura, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, e la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il tetto di spesa previsto, pari a 48.000 euro, si riferisce a un impianto di 20 kW; per una casa singola sono normalmente sufficienti 6 kW. La spesa comunque non può superare 2.400 euro/kW di potenza nominale; questo limite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.
L’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici è a sua volta agevolata con un limite di spesa di 1.000 euro/kW. Il bonus è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata o condivisa per l’autoconsumo.
L’emendamento alla Legge di Bilancio approvata a fine anno stabilisce, inoltre, che è possibile usufruire della detrazione per l’intervento trainato dell’installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione, ma anche sulle sue pertinenze.
L’emendamento alla Legge di Bilancio integra anche questo aspetto fissando i limiti di spesa rispetto alle modalità di installazione. Il tetto di spesa è pari a 2.000 in caso di edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; scende a 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, per arrivare a 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. Queste norme non si applicano agli interventi in corso di realizzazione.
Il Superbonus 110% può essere utilizzato da una stessa persona per un massimo di due unità immobiliari, a prescindere dal titolo di possesso. Ovviamente, per una medesima unità immobiliare avrà diritto alla detrazione o l’affittuario o il proprietario, chi cioè sosterrà la spesa per gli interventi. Inoltre, chi ha un contratto di affitto, di comodato o di locazione finanziaria regolarmente registrato, può accedere al Superbonus, con il benestare del proprietario, e allo scadere del contratto la detrazione rimane in capo a lui. Oltre al proprietario, hanno diritto alla detrazione il nudo proprietario o l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione o di superficie, il detentore dell’immobile in base a un contratto regolarmente registrato di locazione o di leasing o di comodato, purché in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Lo stesso vale per chi sta comprando casa e compie i lavori prima del rogito: è necessario un contratto preliminare d’acquisto registrato e il consenso scritto del proprietario.
È possibile usufruire del Superbonus anche in caso di interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate distintamente anche se appartengono a un unico proprietario o sono in comproprietà da più persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione).
L’agevolazione spetta anche ai familiari, sia nel caso in cui l’immobile sia posseduto sia in quello in cui l’immobile sia detenuto, ad esempio, per un contratto di locazione. Non è necessario si tratti dell’abitazione principale di chi ha il diritto alle detrazioni, ma i familiari devono essere conviventi (e la casa idonea alla convivenza). Questo significa, per esempio, che l’estensione non è possibile quando la casa è data in locazione. Se l’immobile è in comproprietà, l’agevolazione può spettare anche a uno solo dei proprietari, se è lui a sostenere tutte le spese.
In caso di decesso, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi che conservano la detenzione materiale del bene. Questo principio vale per tutte le detrazioni che riguardano interventi immobiliari, perciò, per estensione, si applica anche al Superbonus. A titolo esemplificativo riportiamo alcune situazioni tipo segnalate dai lettori:
  • se l’immobile è locato o dato in comodato d’uso, non spetta la detrazione;
  • nel caso di più eredi e se l’immobile è libero, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • nel caso di più eredi, se uno solo abita l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo;
  • nel caso in cui il coniuge rinunci all’eredità e mantenga il solo diritto di abitazione, non può fruire delle residue quote di detrazione; inoltre, in presenza di altri eredi, neppure questi potranno utilizzarle perché non hanno la detenzione materiale del bene;
  • la detrazione non passa agli eredi dell'usufruttuario, a meno che l'erede sia il nudo proprietario dell'immobile che, per effetto del decesso, consolida la proprietà. Rimane obbligatoria la disponibilità materiale del bene per poter detrarre le rate residue.
Sia in caso di vendita sia di donazione, le rimanenti quote di detrazione si trasferiscono, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente. Tuttavia, le parti possono accordarsi per l’utilizzo delle residue rate da parte del venditore; l’accordo però non può essere verbale. Se l'accordo non fosse/fosse stato registrato nel rogito, è possibile fare una scrittura privata autenticata sottoscritta da acquirente e venditore in cui si dichiara che l'accordo esisteva già al momento del rogito. In caso di vendita con cessione delle restanti quote di detrazione, nell’anno della cessione inizia a fruire della detrazione l’acquirente. Invece, in caso di vendita di una quota dell’immobile, la detrazione non può essere trasferita.
Si tratta di un’agevolazione introdotta dal Dl 63 del 2013 che ha ampliato il vantaggio fiscale per chi compie lavori di consolidamento statico e prevenzione antisismica. Rispetto al box a lato, con il Decreto Rilancio si è alzata la percentuale dell’agevolazione per cui è possibile ottenere il 110% fino al 30 giugno 2022, come per il Superbonus.
Vengono agevolati gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente. Il Superbonus 110% è previsto per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008. Questa integrazione è stata introdotta con l’approvazione delle Legge di Bilancio per estendere gli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus, già previsti al comma 4 ter della norma sul Superbonus, a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza), gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here