Per gli edifici condominiali di vecchia costruzione privi dell’ascensore si pone il problema di realizzare opere e interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, spesso sollecitati dai condomini nel cui nucleo familiare vi sono portatori di handicap.

Al fine di rendere più agevole la costruzione di un impianto di ascensore nell’edifico nel quale risiedono portatori di handicap è stato previsto (con l’articolo 78 del DPR 380 del 2001 ) che l’assemblea del condominio possa deciderne la realizzazione con una maggioranza semplice (e quindi, in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio e, in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale dell’edificio).

Sotto il profilo tecnico, tuttavia, qualora si accerti l’impossibilità di realizzare un ascensore all’interno dell’edificio, non rimane che valutarne la costruzione sulla facciata esterna dello stabile.

In tal caso occorre rispettare le norme sulle distanze tra le costruzioni ?

Sul tema si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 6253 del 5 dicembre 2012) al quale si erano rivolti alcuni condomini portatori di handicap che si erano visti bocciare dal Comune la loro domanda di permesso di costruire un impianto di ascensore all’esterno dell’edificio in cui abitavano. Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai condomini affermando che l’ascensore realizzato all’esterno dell’edificio non costituisce una “costruzione” secondo la nozione data dal Codice civile e quindi ad esso non sono applicabili le disposizioni in tema di distanze.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ricordato che l’impianto di ascensore – così come le strutture utili per le condotte idriche o termiche dell’edificio condominiale – rientra tra i volumi tecnici o impianti tecnologici funzionali alle esigenze tecniche dell’immobile e, non solo non sono computabili nella volumetria della costruzione, ma non costituiscono “costruzioni” in senso tecnico.

In buona sostanza, l’impianto di ascensore esterno può essere costruito senza rispettare le distanze minime tra costruzioni previste dall’articolo 873 del Codice Civile.

Va infine ricordato che in ogni caso (in base all’articolo 79 del DPR 380 del 2001) non occorre rispettare le norme sulle distanze tra le costruzioni quando tra il nuovo ascensore e l’edificio confinante vi sia uno spazio o un’area di proprietà o di uso comune.

 

in sintesi

la normativa in sintesi

– l’assemblea di condominio può decidere la realizzazione di un ascensore a maggioranza semplice

– ciascun condomino può installare a proprie spese l’impianto, senza pregiudicare i diritti degli altri condomini o il valore architettonico del fabbricato

– qualora non sia possibile realizzare l’impianto all’interno dell’edificio, può essere costruito all’esterno

– l’ascensore realizzato all’esterno non costituisce “una costruzione” in quanto volume tecnico e perciò non è soggetto alla normativa in tema di distanze da rispettarsi fra gli edifici

2 COMMENTS

  1. Salve. QUindi se si demoliscono parte delle scale esterne per abbattere le barriere architettoniche l’ascensore viene considerato vano tecnico e quindi può essere fatto anche ad una distanza che so di 0,50-1 metro da un balcone e magari esere utilizzato da eventuali ladri per salire sul balcone stesso e magari entrare in casa?

  2. abito in un palazzo del centro di Livorno uno stabile di 5 piani io sto al quarto.
    c’ è nel palazzo una corte interna con terrazze al primo piano. Vi abita anche una persona invalida
    come fare per capire le reali possibilità di poter installare un ascensore?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here